Registro di controllo
Il registro di controllo è parte integrante della macchina e deve accompagnarla per tutta la sua vita fino allo smantellamento finale. Il registro deve essere compilato e aggiornato a cura del datore di lavoro o dell’utilizzatore e contiene l’elenco delle verifiche e dei controlli effettuati sulla macchina.
Il verificatore deve riportare in tabella la data della verifica, l’esito (le condizioni in cui si trova l’elemento sottoposto a verifica), eventuali altre annotazioni e la propria firma. In ogni caso, è sempre opportuno tenere traccia degli interventi di manutenzione e dei controlli eseguiti.
E’ OBBLIGATORIO CHE
L’utente al momento della messa in servizio dell’apparecchio di sollevamento deve produrre denuncia al dipartimento I.N.A.I.L. competente per territorio in relazione all’ubicazione dello stabilimento o cantiere, nonché richiesta di prima verifica periodica.
Nel caso che, trascorsi 45(QUARANTACINQUE) giorni dalla data di messa in servizio, la macchina non abbia ottenuto la prima verifica da parte dell’I.N.A.I.L., l’utente deve inoltrare richiesta agli organi di vigilanza competenti (ASL, ARPA, Organismi abilitati ecc.), per l’espletamento delle verifiche obbligatoriamente previste.
In base alle periodicità indicate nel D.lgs. 81/08 e smi. precisamente nell’allegato VII, il datore di lavoro deve poi procedere con la richiesta delle verifiche periodiche per l’attrezzatura sollevamento di cose (SC) o persone (SP) con periodicità ANNUALE, BIENNALE O TRIENNALE.
Gli apparecchi di sollevamento che necessitano della redazione del registro di controllo sono:
autogru
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gru a torre
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gru su autocarro
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ponti sviluppabili
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gru a bandiera
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piattaforme elevabili aeree
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auto sollevatori su colonna
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sollevatori telescopici
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ponti mobili sviluppabili
Il registro di controllo delle attrezzature da lavoro è obbligatorio per legge, rappresenta un documento indispensabile per il datore di lavoro che deve garantire il corretto funzionamento dei macchinari. Secondo quanto previsto dall’art.71 del D.Lgs n.81/2008 (e relativi aggiornamenti) il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee per la loro salute e sicurezza. Al comma 4 si legge che è suo compito prendere le misure necessaria affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
- installate e utilizzate in conformità delle istruzioni;
- oggetto di manutenzione ordinaria;
- sottoposte all’aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza.
Il registro si compone di due parti:
L’ Archivio delle attrezzature:
- all’interno vanno inserite tutte le attrezzature con il proprio codice identificativo;
- breve descrizione;
- matricola e modello;
- nome del fabbricante;
- data di costruzione;
- presenza o meno del manuale d’uso e di manutenzione (con indicazione di dove è possibile consultarlo e dove esso è conservato);
- formazione specialistica dei lavoratori (con indicazione dell’ente erogatore; obbligo di verifica periodica da parte della ASL, INAIL o dell’ente preposto al controllo ove dovuta.
La Scheda di manutenzione delle attrezzature:
- al suo interno il datore di lavoro, o il soggetto incaricato ai controlli, può:
dettagliare le verifiche da eseguire e la loro periodicità; - registrare gli interventi effettuati sull’attrezzatura (es. manutenzione ordinaria o sostituzione di pezzi).
Dovrà essere cura del manutentore incaricato dal committente compilare il presente registro in tutte le sue parti, annotando negli appositi spazi i risultati delle attività condotte e le eventuali osservazioni.
Dovranno altresì essere chiaramente individuabili il nome del manutentore e la data dell’intervento.
Il registro deve essere conservato per almeno gli ultimi 3 anni di attività.
“In caso di assenza o errata compilazione del registro di controllo è prevista, per il datore di lavoro, una sanzione penale che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi e un’ammenda da 2740 € a 7014,40 € (art. 87)”